Corte di Cassazione (25066/2018) - Impugnazione dei crediti ammessi e regime dell’onere della prova del credito contestato.

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Data di riferimento: 
10/10/2018

Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2018, n. 25066. Pres. Rosa Maria Di Virgilio, rel. Aldo Ceniccola.

Impugnazione dei crediti ammessi al passivo – Prova del credito – Onere a carico del creditore ammesso – Insussistenza.

Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il creditore ammesso a dovere dimostrare nuovamente il suo credito, già assistito dalla favorevole valutazione espressa dal giudice delegato in sede di verifica, ma è l'impugnante a dover provare la fondatezza della sua contestazione (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva accolto l'impugnazione proposta dal curatore fallimentare, poiché il creditore ammesso non aveva riprodotto in giudizio le prove documentali su cui si fondava il provvedimento impugnato). (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20823.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: