Tribunale di Roma – Amministrazione strordinaria: applicabilità dell'art. 16, secondo comma, L.F. (effetti della procedura) e non anche degli artt. 72 e 78 L.F. (rapporti pendenti, in particolare di conto corrente).
Tribunale di Roma, Sez. Fall., 31 ottobre 2018 – Giud. Adolfo Ceccarini.
Procedure concorsuali – Amministrazione straordinaria in particolare – Provvedimento di ammissione ad una delle procedure - Principio sancito dall'art. 16, secondo comma, L.F. - Applicabilità – Effetti riguardanti l'impresa e gli organi della stessa – Effetti concernenti i terzi – Necessaria distinzione.
Procedura di amministrazione straordinaria - Rapporti pendenti – Contratti ad esecuzione periodica o continuata - - Contratti di conto corrente - Inapplicabilità degli artt. 72 e 78 L.F. - Prosecuzione - Commissario straordinario – Facoltà di scioglimento.
Relativamente ad ogni procedura concorsuale di qualsiasi tipo (amministrazione straordinaria, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e liquidazione coatta amministrativa) devono distinguersi, sulla scorta del principio generale sancito dell'art. 16, secondo comma, L.F., come risultante a seguito delle riforma della legge fallimentare ad opera dell'art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2005, n.5, da considerarsi espressamente non richiamato con riguardo alle procedure diverse da quella fallimentare solo per un difetto di coordinamento, gli effetti che riguardano l'impresa e gli organi della procedura da quelli che incidono sulla sfera giuridica dei terzi, in quanto i primi si determinano ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p.c., ipso iure, dalla data di formazione del titolo giudiziale o amministrativo che sancisce l'apertura della specifica procedura, mentre i secondi si producono solo a partire dalla pubblicazione di quel titolo nel Registro delle imprese, pubblicazione che rende conoscibile la pendenza della procedura ai soggetti ad essa estranei e rende sanzionabili gli atti ed i comportamenti posti in essere nei loro confronti lesivi della par condicio creditorum [alla luce di tale considerazione, il tribunale ha considerato priva di fondamento, ed ha pertanto rigettato, l'azione di inefficacia proposta dai commissari di Alitalia-Lai, in amministrazione straordinaria, nei confronti, quali soggetti responsabili in solido, della società beneficiaria e della banca che, essendovi tenuta stante che il conto corrente bancario della disponente risultava ancora aperto, aveva eseguito il bonifico, del pagamento dalla stessa Alitalia disposto anteriormente all'iscrizione nel Registro delle imprese del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la aveva ammessa a quella procedura, azione che era finalizzata alla restituzione alla procedura dell'importo pagato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Relativamente alle procedure di amministrazione straordinaria non opera il principio sancito dall'art. 72 L.F. alla luce del quale, a seguito della dichiarazione di fallimento, l'esecuzione dei contratti in corso rimane sospesa fino a quando il debitore non decida se subentrare o sciogliersi, in quanto, in forza del richiamo operato dall'art 8 del D. L. 347/03 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza) alle norme di cui al D.Lvo 270/99 (Disciplina dell'amministrazione straordinaria), art. 50, primo e secondo comma, i contratti ad esecuzione continuata o periodica ancora ineseguiti o non completamente eseguiti da entrambe le parti continuano ad avere esecuzione, dopo l'apertura di quella procedura, fino a quando il commissario straordinario non eserciti la facoltà di scioglimento, e non opera, altresì, il disposto dell'art. 78 L.F. secondo cui i contratti di conto corrente, anche bancario, si sciolgono col fallimento di una delle parti, in quanto trattasi di norma eccezionale che deroga, appunto, sia al principio generale sancito dall'art. 72 L.F., sia a quello sancito, per le procedure di amministrazione straordinaria, dal predetto art. 50 del D. Lvo 270/1999 [nello specifico, il tribunale ha ritenuto, pertanto, che legittimamente la banca aveva ottemperato alla disposizione di pagamento a favore del beneficiario impartita da Alitalia- Lai, in amministrazione straordinaria, non avendo il commissario straordinario esercitato la facoltà di scioglimento dal contratto di conto corrente bancario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)