Corte di Cassazione (45574/2018) - Misura cautelare penale successiva alla dichiarazione di fallimento: inoperatività della confisca per equivalente.

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Data di riferimento: 
10/10/2018

Corte di Cassazione, Sez. III pen., 10 ottobre 2018 n. 45574 -Pres. Elisabetta Rosi, Rel. Donatella Galterio.

Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente – Giudice penale -  Misura cautelare disposta successivamente al fallimento – Beni del fallito – Indisponibilità – Inoperatività della misura cautelare.

Reato tributario – Società poi fallita – Contestazione al suo legale rappresentante - Sequestro finalizzato ad una confisca per equivalente – Inefficacia nei confronti della società – Autore del reato - Misura  cautelare –  Beni del medesimo -Apprensione del controvalore.

L'indisponibilità dei beni in capo al fallito, cui residua solo un formale proprietà degli stessi, sancita dall'art. 42 L.F., non consente che i beni che compongono l'attivo, oramai nella disponibilità della curatela, possano essere assoggettati a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente laddove il giudice penale, in costanza di un'ipotesi di reato, lo disponga successivamente alla dichiarazione di fallimento, in quanto tale indisponibilità da parte del fallito è  posta anche a presidio di interessi che travalicano quelli privatistici dei singoli creditori, essendo posta a tutela  delle esigenze economiche della collettività per evitare che il tracollo di una specifica impresa possa estendersi a macchia di leopardo ai soggetti che con questa abbiano avuto rapporti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La società fallita non può, in quanto persona giuridica, essere chiamata a rispondere di un reato tributario, che risulti contestato al suo legale rappresentante, enon risulta passibile  neppure di un sequestro finalizzato ad una confisca per equivalente, essendo lo stesso disposto su somme di denaro alla stessa non riconducibili, ma diretto esclusivamente nei confronti dell'autore del reato in quanto volto all'apprensione del controvalore dei beni nella titolarità del medesimo; ciò però laddove non sia stato reperito il profitto in denaro del reato tributario dallo stesso compiuto, stante che, in caso contrario, anche la società, avendo beneficiato della commissione dell'illecito, non può considerarsi ad esso estranea,  onde la confisca nei suoi confronti risulta possibile in quanto qualificabile come confisca diretta, perchè  tesa a colpire il profitto dalla stessa conseguito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2045574.2018_0.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: