Corte di Cassazione (22472/2018) La L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 17, comma 3, in tema di divieto di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti, non si applica alle vendite svolte in ambito fallimentare.

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Data di riferimento: 
24/09/2018

Cassazione civile, sez. I, 24 Settembre 2018, n. 22472. Pres. Antonio Didone, rel. Francesco Terrusi.

Liquidazione dell’attivo fallimentare – Normativa antimafia (art. 17, comma 3, della L. 19 marzo 1990, n. 55) – Divieto di intestazione fiduciaria – Applicazione alle vendite ex art. 107 l.fall. – Esclusione

Si deve alla giurisprudenza amministrativa l'affermazione secondo la quale il divieto di intestazione fiduciaria di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 17, comma 3, ha la funzione di impedire in assoluto la partecipazione alle pubbliche gare di società fiduciarie che non siano autorizzate ai sensi della L. n. 1966 del 1939, e di imporre a tali società fiduciarie, comunque autorizzate, l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente o concedente, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria (cfr. C. Stato n. 264-11). Ciò per evidenti esigenze di trasparenza e soprattutto di prevenzione di fenomeni criminosi legati anche all'utilizzo di siffatte società in rapporto ai contratti con la pubblica amministrazione (v. C. Stato n. 5279-12). Donde il principio per cui la normativa antimafia di cui al capo secondo della L. n. 55 del 1990 - sotto il quale sono rubricati gli art. 17 e 18 - ha a riferimento tutti i contratti mediante i quali l'amministrazione si assicura l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi (in proposito, C. Stato n. 4010-02). Ne segue che non può sostenersi che la norma abbia un'estensione applicativa tale da comprendere procedure competitive non contraddistinte dalla funzione, vale a dire procedure non finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, rispetto alle quali (oltre tutto) non rileva l'iscrizione a un particolare Albo. Va quindi affermato il seguente principio: "la L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 17, comma 3, in tema di divieto di interposizione fiduciaria nei pubblici appalti non si applica alle procedure competitive di vendita svolte in ambito fallimentare". (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

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