Corte d'Appello di Ancona – Liquidazione coatta amministrativa di Banca Etruria: non automatica interruzione dei giudizi pendenti. Revocabilità della vendita contestuale da parte della stessa di una pluralità crediti in sofferenza.

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Data di riferimento: 
04/12/2017

Corte d'Appello di Ancona, Sez. II civ., 04 dicembre 2017. 

Liquidazione coatta amministrativa – Società assoggettata -  Giudizio pendente – Non automatica interruzione – Dichiarazione o notifica dell'evento – Necessità.

Società poi in in liquidazione coatta amministrativa – Crediti in sofferenza – Cessione in blocco – Creditore -   Azione pauliana – Esperimento - Pregiudizio patrimoniale – Consapevolezza da parte della cedente e dell'acquirente – Condizione implicita – Revocabilità.

Atteso il mancato richiamo da parte dell'art. 200 L.F. dell'art. 43 della stessa legge, si deve ritenere che la messa in  liquidazione coatta amministrativa  di una delle parti di un giudizio non determini automaticamente la sua interruzione, rendendosi necessaria, perchè tale effetto si produca, la dichiarazione o la notifica  alle altre parti del verificarsi di tale evento. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Nel caso in cui un debitore disponga del proprio patrimonio mediante contestuale vendita di una pluralità di beni eterogenei, senza alcuna connessione tra loro, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'azione pauliana, si devono considerare in re ipsa, risolvendosi  in una sorta di liquidazione del patrimonio che rivela, ictu oculi, l'intento di sottrarlo alla garanzia dei creditori [nello specifico, la Corte ha, pertanto, respinto l'impugnazione proposta dall'acquirente avverso la decisione del tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia della cessione in blocco fatta a suo favore da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio soc. coop. a r.l., poi in liquidazione coatta amministrativa, di tutta una serie di crediti in sofferenza]. (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19601.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: