Tribunale di Mantova - Crisi da sovraindebitamento: inammissibilità, in presenza dell'opposizione di un creditore, del piano del consumatore che sia stato proposto senza l'assistenza di un difensore.
Tribunale Ordinario di Mantova, Sez. II civ., 12 luglio 2018 (data del provvedimento) – Giudice Laura De Simone.
Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore – Presentazione – Ausilio di un difensore – Mancato ricorso - Fase dell'omologazione – Opposizione di un creditore – Tribunale – Pronuncia di inammissibilità del piano - Carattere contenzioso del procedimento.
Qualora nel corso dell'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 12 bis della L. 3/2012 per l'omologazione di un piano del consumatore, da questi presentato mediante ricorso con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 7, comma 1 bis di detta legge, un creditore si opponga all'omologa lamentando delle criticità del piano ed eccependo, altresì, la nullità del ricorso per essere stato presentato dal consumatore senza l'assistenza di un difensore, il giudice, ai sensi dell'art. 82, terzo comma, c.p.c., dichiara l'inammissibilità dello stesso in quanto il provvedimento, che dovrebbe emettere nel merito, avrebbe natura decisoria stante, in tale ipotesi, il carattere contenzioso del procedimento. Ciò in sintonia con quanto avviene in ambito fallimentare laddove, in presenza di una domanda di autofallimento proposta dal debitore, intervengano avanti al Tribunale soggetti portatori dell'interesse ad escludere la dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 18 agosto 2017 n.20187 https://www.unijuris.it/node/3749]