Corte di Cassazione (12850/2018) – Obbligo restitutorio dell'accipiens soccombente in revocatoria e decorrenza degli interessi dovuti.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2018 n. 12850 – Pres. Francesco Genovese, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento – Azione revocatoria – Accipiens soccombente – Beni oggetto dell'azione – Impossibile riconsegna – Obbligo restitutorio in denaro – Natura di debito di valuta e non di valore - Interessi – Decorrenza dalla domanda giudiziale – Risarcimento del maggior danno – Onere probatorio gravante sull'attore.
L'obbligo restitutorio in denaro dell'accipiens, soccombente in revocatoria ai sensi dell' art. 67, primo comma, n. 1) L.F., che sia impossibilitato a riconsegnare in natura i beni acquistati dal fallito in bonis, in periodo sospetto, ad un prezzo inferiore di oltre un quarto rispetto al loro reale valore, ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che, a sua volta, ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 10 giugno 2011 n. 12736 https://www.unijuris.it/node/1402]