Corte di Cassazione (15012/2018) – Condizioni di improponibilità o improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ex artt. 64 e 67 l.fall. a seguito dell’omologazione del concordato fallimentare.

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Data di riferimento: 
08/06/2018

Cassazione civile, sez. I, 08 Giugno 2018, n. 15012. Antonio Didone, pres., Francesco Terrusi, rel.

Omologazione del concordato fallimentare - Conseguenze sulle azioni revocatorie promosse dalla curatela ex artt. 64 e 67 l.fall.- Improseguibilità - Condizioni

L'omologazione del concordato fallimentare produce l'improponibilità o l'improseguibilità delle azioni revocatorie promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., a condizione che il presupposto dell'impedimento all'esercizio o prosecuzione delle stesse sia dichiarato nel processo e reso operativo attraverso lo strumento processuale dell'interruzione ex art. 300 c.p.c., ovvero attraverso la produzione in giudizio dei documenti attestanti l'intervenuta omologazione del concordato. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20357.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: