Tribunale di Como – Crisi da sovraindebitamento e possibile durata del piano del consumatore: valutazione da operarsi dal tribunale, in sede di omologazione, tenendo conto della specifica particolare situazione.
Tribunale Ordinario di Como, Sez. I, 24 maggio 2018 – Giud. Del. Alessandro Petronzi.
Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Omologazione - Durata prospettata – Tribunale - Valutazione di congruità – Modalità di vaglio - Orientamenti giurisprudenziali – Termine predeterminato - Indicazioni discordanti – Adesione all'una o all'altra – Scelta da non condividersi - Considerazione della specifica situazione – Criterio da adottarsi.
In assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale entro il quale i piani, che i consumatori, trovandosi in una situazione di sovraindebitamento, propongano, debbano concludersi per poter essere considerati meritevoli dell'omologazione, si deve considerare non appagante e dannoso per gli stessi interessi dei creditori dilungarsi sull'attuale dibattito giurisprudenziale volto ad individuare un termine predeterminato entro il quale quelle procedure debbano snodarsi, dovendosi invece preferire una ponderata valutazione sulla specifica particolare fattispecie, non essendo possibile optare per una aprioristica adesione all’uno od all’altro dei difformi orientamenti elaborati dalla giurisprudenza, atteso che il prendere in considerazione di volta in volta i caratteri peculiari di ogni singola proposta risulta, da un lato, totalmente compatibile con la stessa ratio della legge 3/2012, ispirata all’esigenza di matrice comunitaria di tutelare l’impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento tali da riconoscere a questi un’altra “chance”, e, dall’altro, sicuramente idoneo a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore [nello specifico, la prospettata durata quinquennale del piano del consumatore, è stata considerata dal tribunale pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale (mutuo fondiario), dalla cui sottoscrizione cui era stato, a motivo di sopravvenute difficoltà lavorative e personali che avevano intessato il mutuatario, determinato l'indebitamento, stante che proprio la lunga durata, spesso anche di molto superiore a quella indicata nel piano, si doveva ritenere costituisse un' intrinseca ed ontologica caratteristica di quel particolare contratto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)