Corte di Cassazione (10294/2018) – Presupposto di opponibilità alla massa di una domanda di risoluzione di un contratto traslativo di un bene immobile, proposta anteriormente al fallimento del soggetto inadempiente.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 aprile 2018 n. 10294 – Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella.
Contratto traslativo di bene immobile – Fallimento del soggetto inadempiente - Domanda giudiziale di risoluzione - Proposizione ante fallimento – Trascrizione anch'essa in data anteriore – Opponibilità alla massa – Presupposto necessario - Proposizione posteriore – Inopponibilità.
La domanda di risoluzione di un contratto traslativo avente ad oggetto beni immobili, promossa dalla parte in bonis nei confronti del contraente inadempiente che risulti fallito, che, laddove fosse finalizzata a far valere in sede concorsuale, nelle forme di cui agli artt. 103 e 93 e ss. L.F., pretese restitutorie o risarcitorie di beni di diversa natura risulterebbe pacificamente proponibile, deve viceversa, in quella particolare specifica ipotesi, tenere anche conto sia del principio contenuto nell'art. 72, quinto comma, L.F., sia del criterio di opponibilità di cui all'art. 45 L.F., che sono emanazione del principio generale contenuto nell'art. 2652, primo comma, n. 1) c.c. ai sensi del quale quel genere di domanda giudiziale deve essere trascritta nei registri immobiliari per poter produrre l'effetto prenotativo nei confronti dei terzi che abbiano successivamente trascritto un titolo d'acquisto. Ciò in quanto, affinchè la domanda giudiziale di risoluzione di un contratto avente ad oggetto beni immobili, promossa prima della dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente, risulti opponibile alla massa, è necessario, ai sensi della L. Fall., art. 72, quinto comma, che essa sia stata ritualmente trascritta; laddove, invece, qualora quella medesima domanda sia proposta dopo la dichiarazione di fallimento, la sua opponibilità resta comunque preclusa dalla L. Fall., art. 45, che rende sempre inopponibili alla massa dei creditori le formalità eseguite successivamente all'apertura del concorso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 febbraio 2016 n. 3953 https://www.unijuris.it/node/3305]