Tribunale di Treviso - Dichiarazione di insolvenza di Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa a motivo della riscontrata impossibilità di soddisfare l'intero ceto creditorio.
Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 27 giugno 2018 – Pres. Rel. Est. Antonello Fabbro, Giud. Francesca Vortali e Petra Uliana.
Banca in l.c.a. - Stato di insolvenza – Accertamento giudiziario – Riferimento alla data dell liquidazione – Necessità -Vicende successive – Irrilevanza.
Banca in l.c.a. - Stato di insolvenza – Modalità di accertamento - Metodo della prognosi postuma – Raffronto prognostico tra attivo e passivo patrimoniale – Liquidazione - Presunta sorte sia quantitativa che temporale - Considerazione necessaria.
L'accertamento dello stato di insolvenza di una banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in particolare in quanto dichiarata in stato di dissesto o di prossimità al dissesto dalla Banca Centrale Europea, deve essere compiuto, ai sensi dell'art. 202 L.F e 82, secondo comma del TUB, con riferimento alla data che dispone la liquidazione, applicando i citeri previsti dall'art. 5 L.F., e senza tener conto delle vicende successive a tale provvedimento. Risulta infatti irrilevante che l'impresa possa aver riacquistato, anche grazie agli interventi dello Stato a sostegno della liquidazione, la propria solvibilità dopo l'apertura del procedimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Lo stato di liquidazione coatta amministrativa impone che l'accertamento dell'insolvenza avvenga secondo una impostazione patrimonialistica, verificando in termini di probabilità, secondo il metodo della prognosi postuma, se la liquidazione atomistica del patrimonio della banca possa consentire di soddisfare regolarmente, sia dal punto di vista quantitativo che temporale, tutti i creditori; di estinguere, cioè, le passività e di far fronte, in particolare, alle esigenze immediate [nello specifico, il Tribunale, tenuto conto del parere espresso dai tecnici che si sono occupati della crisi dell'istituto, ha dichiarato l'insolvenza della Veneto Banca Spa, in l.c.a., in quanto l'unico scenario alternativo all'intervento di Stato, cioè la liquidazione atomistica, avrebbe comportato esiti catastrofici per i creditori chirografari, che non avrebbero avuto la minima possibilità di ricevere integrale soddisfazione, e vieppiù in quanto, anche nello scenario della "liquidazione ordinata", come supportata dagli interventi statali e dagli altri meccanismi di ristoro, esterni alla liquidazione, previsti dal D.L. 99/2017, convertito con modificazioni dalla l. 121/2017, risultava altamente probabile che non si sarebbe potuto soddisfare l'intero ceto creditorio] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%2083.2018%20prima%20parte_0.pdf