DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - INTERPRETAZIONE DELL'ART. 10 L.F- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 04/03/2008 - 13:47
Versione stampabile
Data di riferimento:
22/02/2008
La norma di cui all'art. 10, 2° comma l. fall. va interpretata nel senso che, poiché per le imprese individuali l'iscrizione nel registro delle imprese non ha efficacia costitutiva, ma solo dichiarativa, il debitore è sempre ammesso a provare di aver cessato di fatto l'attività in epoca anteriore al provvedimento di formale cancellazione ex art. 2193 , primo comma cod. civ, sempre che i terzi ne abbiano avuto conoscenza, rimanendo invece legittimati i creditori e il P. M., in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2913 cod. civ. a provare, che anche dopo la formale cancellazione, l'imprenditore ha continuato di fatto a svolgere attività di impresa commerciale.
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
Allegato | Dimensione |
---|---|
decreto Trib. di Udine 22.2.08 - art.10 .pdf | 43.21 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]