Corte di Cassazione (3083/2018) – Abbreviazione del termine di cui all’art. 15 l.fall. nel procedimento prefallimentare pur in assenza di apposita istanza del creditore.
Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2018, n. 3083. Pres. Antonio Didone, rel. Francesco Terrusi.
Istruttoria prefallimentare - - Abbreviazione del termine per la comparizione del debitore ex art. 15, quinto comma, l.fall. – Valutazione d’ufficio delle ragioni d’urgenza – Ammissibilità.
Nell'ambito del procedimento prefallimentare, la valutazione della ricorrenza delle particolari ragioni d'urgenza, che giustificano l'abbreviazione del termine per la comparizione del debitore, può essere compiuta anche d'ufficio dal presidente del tribunale, attesi il tenore letterale dell'attuale art. 15, comma 5, l.fall., che non richiede - a differenza di quanto previsto dall'art. 163 bis, comma 2, c.p.c. per il processo a cognizione ordinaria - la presentazione di un'apposita istanza del creditore, nonché l'interesse pubblicistico all'ordinata gestione dell'insolvenza dell'impresa secondo le regole della concorsualità, tuttora tutelato dalla dichiarazione di fallimento, cui fa riscontro la particolare natura dell'istruttoria prefallimentare, non riducibile ad un processo tra parti contrapposte, in quanto idonea a dar luogo (nel caso di accoglimento della domanda) ad un accertamento costitutivo valevole "erga omnes”. (massima ufficiale)