Corte di Cassazione (28833/2017) – Sorte dopo il fallimento delle azioni giudiziali iniziate o proseguite in sede ordinaria e soggezione delle riconvenzionali dei creditori al procedimento di accertamento del passivo.

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Data di riferimento: 
30/11/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 novembre 2017 n. 28833 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Mauro Di Marzio.

Fallimento – Recupero di credito del fallito - Domanda proposta dalla curatela –  Prosecuzione in sede ordinaria – Ammissibilità – Domanda riconvenzionale del debitore – Credito verso il fallimento – Inizio o prosecuzione del giudizio ordinario – Inammissibilità o improcedibilità - Procedimento di accertamento del passivo – Rito necessario ed esclusivo.

Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della l. fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Tale principio opera anche quando, in un processo promosso da un soggetto ‘in bonis’ per ottenere il proprio credito, il convenuto si costituisca e proponga domanda riconvenzionale per il pagamento di un credito nascente dal medesimo rapporto contrattuale e, successivamente, a seguito del fallimento del convenuto, il curatore si costituisca per coltivare la domanda riconvenzionale da quest’ultimo proposta, sicchè in tal caso la domanda del fallito può essere coltivata dalla curatela in sede ordinaria, mentre quella nei confronti del fallito, divenuta improcedibile in sede ordinaria, deve essere necessariamente riproposta in sede fallimentare nel procedimento di accertamento del passivo. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19114.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: