Tribunale di Reggio Calabria – Crisi da sovraindebitamento: possibilità dell'omologa di un piano del consumatore di durata superiore ai cinque anni.

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Data di riferimento: 
27/03/2018

Tribunale di Reggio Calabria, Prima sezione Civ. e Fall., 27 marzo 2018 – Giud. Del. Claudia Venturini.

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Previsione -  Durata superiore ai cinque anni – Possibilità dell'omologazione.

Tenuto conto delle peculiarità che contraddistinguono i procedimenti di composizione della crisi di cui alla L. 3/2012, non per nulla rinominata dalla stampa "salva suicidi", pur tenendo conto di quanto elaborato dalla giurisprudenza in materia concordataria, la cui disciplina risulta estensibile in via analogica alla materia del sovraindebitamento, si deve ritenere possibile che la durata dei piani o degli accordi possa superare i 5 – 7 anni dall'omologa, laddove risulti compatibile in considerazione della specificità del caso concreto  [nella  fattispecie, il tribunale ha omologato un piano del consumatore nonostante prevedesse una durata di oltre 8 anni, in quanto nessun creditore aveva mosso al riguardo osservazioni ed in quanto gli stessi risultavano comunque adeguatamente tutelati stante la possibilità, prevista dall' art. 14 bis, secondo comma, lettera b) L. 3/2012, della revoca o  della cessazione di diritto dell'omologazione in caso di mancato adempimento da  parte del proponente degli obblighi dallo stesso assunti].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19815.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: