Corte di Cassazione (4453/2018) - Fallimento : ammissione al passivo di un credito ceduto e prova della titolarità. Opposizione ex art. 98 L.F. e decadenza dell'opposto dalla possibilità di proporre eccezioni.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2018 n. 4453 – Pres. Antonio Didone, Rel. Aldo Ceniccola.
Fallimento - Stato passivo – Impugnazione ex art. 98 L..F. - Cessionario di credito – Legittimazione attiva – Contratto di cessione – Prova necessaria – Avviso di pubblicazione in G.U. - Prova insufficiente.
Fallimento - Stato passivo – Impugnazione ex art. 98 L..F. - Fallimento opposto – Proponibilità di eccezioni – Rischio decadenza – Tempistica da rispettare.
Ai fini dell'ammissione al passivo ex art 93 L.F. del credito vantato da una banca nei confronti di una società fallita, che la creditrice istante sostiene esserle stato ceduto da altra banca nell'ambito della procedura di cartolarizzazione, come disciplinata dalla L. 130/1999, ed, in particolare, ai fini della prova della legittimazione di quella stessa banca a proporre opposizione ai sensi dell'art. 98 L.F. avverso il rigetto della sua domanda di insinuazione, non risulta sufficiente il deposito dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 58, secondo comma del T.U.B., in quanto tale atto non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento ivi attestato, rendendosi necessario a tale scopo anche il deposito del contratto di cessione intercorso relativamente a quel credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che l'art. 99, settimo comma, L.F. prevede che, in sede di procedimento di impugnazione ex art. 98 del decreto di esecutività dello stato passivo, la memoria difensiva del convenuto debba contenere a pena di decadenza solo le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, si deve ritenere che, non costituendo eccezione in senso stretto, possa essere prospettata anche in un momento successivo rispetto alla tempestiva costituzione in giudizio la presa di posizione del fallimento opposto in merito alla titolarità del diritto affermato dall'attore [nello specifico, circa la titolarità in capo all'opponente del credito che sostenga essergli stato ceduto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione risrevata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%204453.2018.pdf