Tribunale di Mantova – Piano del consumatore: divieto di azioni esecutive individuali pur in presenza di credito fondiario e possibile degradazione di un credito ipotecario e di quello relativo alla tassa automobilistica.

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Data di riferimento: 
16/01/2018

Tribunale di Mantova, 16 gennaio 2018 – Giudice Andrea Gibelli.

Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore -  Omologazione – Divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive - Credito fondiario -  Privilegio processuale – Esclusione.

Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore -  Credito ipotecario – Degradazione a chirografo – Ipotesi liquidatoria – Importo degradato non inferiore – Presupposto necessario -   Valore dell'immobile – Precedente procedura esecutiva -  Prezzo base d'asta – Possibile valore di confronto – Ammissibilità.

Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore -  Tassa automobilistica – Credito da considerarsi assistito dal privilegio – Esclusione – Credito chirografario.

Si deve ritenere che non operi, nel caso di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento [nello specifico, in ipotesi di piano del consumatore, ex art.12 ter, primo comma, L. 3/2012; ma, allo stesso modo, in ipotesi di proposta di accordo, ex art. 10, secondo comma, lett. c) ed in ipotesi di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 quinquies, secondo comma, lett. b) di detta legge], il privilegio processuale riconosciuto dal D. Lvo. 385/1993, art. 41 al titolare di credito fondiario, in quanto le predette disposizioni in materia di composizione, nel prevedere, ad omologazione avvenuta, il divieto di azioni esecutive individuali, non contemplano, a differenza dell'art. 51 L.F. in ipotesi di fallimento, la possibilità di deroghe ad opera del legislatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al fine di considerare "degradabile"a chirografario ex art. 7 L. 3/2012, come richiamato dall'art. 12 bis, il debito del consumatore nei confronti di un creditore ipotecario, in quanto l'importo degradato non risulta inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione, e al fine della conseguente possibilità di omologazione di un piano del consumatore che preveda la non integrale soddisfazione del relativo credito, si deve considerare corretto fare riferimento, per stabilire il valore di un immobile, al prezzo base d'asta raggiunto nel corso di una precedente procedura esecutiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19641.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: