Corte di Cassazione (7139/2018) – Regresso nei confronti della società da parte del socio illimitatamente responsabile, escusso da un creditore in quanto anche fideiussore della società stessa.
Corte di Cassazione, 22 marzo 2018 n.7139 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Concordato preventivo – Omologazione – Creditori anteriori - Obbligatorietà – Differenza tra soci illimitatamente responsabili e fideiussori – Rilevanza - Disciplina specifica di quella procedura.
Società di persone – Socio illimitatamente responsabile anche fideiussore – Compatibilità - Creditore - Escussione fideiussoria – Socio pagatore – Esercizio del regresso – Ammissibilità.
Trattandosi di disciplina specifica propria delle procedure concorsuali, si deve ritenere che non possa rivestire alcuna rilevanza, al fine di affermare la "irreferibilità" ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone della qualità di fideiussori, la circostanza che l'art. 184 L.F., come interpretato in sede di legittimità, preveda che solo questi ultimi e non anche i soci possano rispondere, quali soggetti terzi ai sensi dell'art. 1936 c.c., delle obbligazioni sociali anteriori laddove una procedura di concordato preventivo risulti essere stata omologata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il socio di una società di persone, ancorchè illimitatamente rsponsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacchè questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale (quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 cod. civ.); in tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. contro la società. (Principio di Diritto)
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