Tribunale di Benevento – Fallimento: esame della fattibilità giuridica di una proposta transattiva, volta a definire in modo alternativo, un giudizio incardinato ai sensi dell’art. 147, quinto comma, L.F.

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Data di riferimento: 
08/03/2018

Tribunale di Benevento, Sez. II civ., 08 marzo 2018 -  G.D.  Michele Monteleone.

Giudizio prefallimentare – Accertamento dell’esistenza di una società di fatto -  Curatore – Richiesta al G.D. – Autorizzazione - Chiusura anticipata del giudizio - Prospettata transazione – Elementi essenziali – Mancata puntualizzazione – Tribunale – Dichiarazione di inammissibilità.

Fallimento – Giudizio incardinato ai sensi dell’art. 147, quinto comma, C.D.- Accertamento dell’esistenza di una s.d.f. - Definizione alternativa del giudizio  - Transazione – Inammissibilità -   Parti in causa - Art. 1966, secondo comma, c.c. - Indisponibilità dei diritti.

Fallimento – Esistenza di una società di fatto - Accertamento giudiziale – Socio occulto -  Fallimento in estensione - Posizioni debitorie – Parti interessate - Definizione possibile – Concordato fallimentare.

In assenza di una bozza o di una sintesi essenziale del contenuto di un eventuale stipulando accordo, non può trovare accoglimento da parte del G.D. la richiesta del curatore, formulata ai sensi dell’art. 35, terzo comma, L.F.,  volta ad essere autorizzato a definire in modo alternativo, mediante transazione, un giudizio prefallimentare pendente, volto all’accertamento ex art. 147, quinto comma, L.F., dopo il fallimento di una società, dell’esistenza di una società di fatto, teso ad ottenere il fallimento anche di questa e dei suoi soci occulti illimitatamente responsabili [nello specifico, il tribunale ha dichiarato inammissibile la prospettata transazione, attesa la mancata puntualizzazione degli elementi sui quali la stessa si sarebbe dovuta basare e della conseguente impossibilità di operare un qualsiasi tipo di valido apprezzamento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

A prescindere dalla particolarità del singolo caso, va risolta in senso negativo, in considerazione della specialità della situazione in cui incide, la questione dell’ammissibilità della conclusione alternativa, in via transattiva, di un giudizio incardinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 147, quinto comma, L.F., stante l’inidoneità, ai sensi dell’art. 1966, secondo comma, c.c., dello strumento negoziale prescelto  dalle parti a regolamentare, per concorde volontà delle stesse, vicende che, sul piano processuale, sono oggetto di azioni costitutive necessarie, in cui vengono in rilievo diritti indisponibili, status e, addirittura, il solo dovere per il giudice di provvedere, e stante l’impossibilità  per le parti di disporre, a proprio piacimento, degli effetti inderogabili che produrrebbe l’accertamento di una società di fatto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Solo successivamente all’accertamento giudiziale, con effetti costitutivi, dell’esistenza ai sensi dell’art. 147, quinto comma, L.F. di una società di fatto e del riconoscimento nei confronti di un soggetto della qualità di socio occulto fallibile, sarà rimessa all’autonomia delle parti la possibilità di definire determinate posizioni debitorie nelle rituali forme di legge da individuare, verosimilmente, in quelle del concordato fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Benevento%2008.03.2018.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: