Tribunale di Rimini – Procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento: possibile accesso da parte del socio illimitatamente responsabile di una società passibile di fallimento.
Tribunale di Rimini, Sez. II civ., 22 marzo 2018 – Pres. Francesca Miconi.
Società passibile di fallimento - Socio illimitatamente responsabile – Procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento - Accesso – Ammissibilità - Motivi.
Non esclude la possibilità di accedere alle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, la circostanza che il soggetto che intenda farne ricorso risulti essere socio illimitatamente responsabile di una società passibile di fallimento, in tal caso suscettibile a sua volta, seppure non imprenditore, senza che ne venga valutata l’insolvenza, di fallimento in estensione ai sensi dell’art. 147 L.F. , in quanto non vi è motivo perché lo stesso debba, per ottenere l’esdebitazione, attendere che si pervenga alla dichiarazione di fallimento di quella società. Ciò a maggior ragione in quanto sia l’art. 12, quinto comma, della L. 3/2012 prevede espressamente l’ipotesi della sentenza di fallimento pronunciata a carico del proponente un accordo di composizione della crisi che risulti omologato, sia la stessa legge delega n. 155/2017 all’art. 9, lettera a) la possibilità di ricomprendere i soci illimitatamente responsabili nella procedura di sovraindebitamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)