Tribunale di Firenze – Ai fini della compensazione il credito del locatore per canoni successivi al fallimento del conduttore si deve ritenere già sorto se il contratti di locazione risulti stipulato anteriormente.

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Data di riferimento: 
29/01/2018

Tribunale di  Firenze, 29 gennaio 2018 – Pres. Patrizia Pompei, Rel. Cosmo Crolla, Giud. Anna Primavera.

Contratto di locazione – Fallimento del conduttore –  Recesso del curatore - Credito del locatore per canoni intermedi ai due eventi – Momento della stipula della locazione – Anteriorità rispetto al fallimento - Circostanza rilevante - Genesi unitaria del credito – Insorgenza periodica - Esclusione.

Laddove tra due soggetti commerciali sia stato stipulato un contratto di locazione e successivamente, nel tempo, si verifichino sia il fallimento del locatore che quello del conduttore, tale particolare circostanza non influisce sulla possibile applicabilità del disposto dell’art. 56 L.F., ragion per cui risulta possibile la compensazione tra alcuni pregressi crediti commerciali del conduttore nei confronti del suo locatore, e i crediti di questi per canoni di locazione maturati tra la data del fallimento del conduttore e quella dell’esercizio del recesso da parte del curatore del di lui fallimento. Ciò in quanto i fatti genetici delle rispettive obbligazioni si devono considerare entrambi anteriori alla dichiarazione di fallimento del conduttore, dovendosi ritenere tale anche quello del locatore in quanto rileva il momento in cui il contratto è stato concluso e non quello in cui matura a suo vantaggio il diritto al pagamento dei singoli canoni e non rileva neppure la circostanza che il credito che ne consegue risulti prededucibile ai sensi del disposto dell’art. 80 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Firenze29.01.2018_0.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: