Tribunale di Napoli Nord – Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento non andata a buon fine per causa imputabile all’istante: inammissibilità di una rimessione in termini.
Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 02 dicembre 2015 – Pres. Arminio Salvatore Rabuano, Rel. Maria Grazia Laconica, Giud. Cristina Satta.
Istanza di fallimento - Mancata notifica – Non imputabilità alla parte ricorrente – Circostanza non provata – Richiesta di termine per la rinotifica – Inaccoglibilità.
La richiesta da parte del soggetto istante per la dichiarazione di fallimento di rimessione in termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza, motivata dal non essere andate a buon fine né quella eseguita via PEC dalla cancelleria, né quella effettuata dall’ufficiale giudiziario presso la sede legale della fallenda società e dal non essere stato eseguito, come prescritto dall’art. 15 L.F., neppure il deposito degli atti introduttivi presso la casa comunale, non può trovare accoglimento laddove non sia accompagnata dalla prova della non imputabilità a parte ricorrente del mancato perfezionamento di quella notifica [nello specifico il tribunale, constatato che quella circostanza non era stata dal richiedente il termine per la rinotifica né dedotta, né dimostrata, ha dichiarato improcedibile il ricorso dallo stesso proposto ai sensi dell’art. 6 L.F., vieppiù in quanto era, tra l’altro, emerso che quella società risultava cancellata dal registro delle imprese, onde, anche qualora quella notifica fosse andata a buon fine, non si sarebbe potuto comunque procedere con la dichiarazione di fallimento per mancato rispetto del termine di cui all’art. 10 L.F.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)