Corte di Cassazione (4793/2018) - Rimesse in conto corrente bancario e prova presuntiva della scientia decoctionis deducibile dal collegamento con la centrale rischi e dal correlato scambio di informazioni.
Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2018, n. 4793. Est. Genovese.
Revocatoria di rimesse in conto corrente bancario - Prova presuntiva della scientia decoctionis - Collegamento con la Centrale Rischi istituita presso la Banca d'Italia - Scambio delle informazioni correlato.
In tema di azione revocatoria di rimesse in conto corrente, la prova della scientia decoctionis dell'accipiens può dedursi dalla circostanza che dallo scambio di informazioni con la centrale rischi istituita presso la Banca d'Italia l’istituto di credito revocando, in considerazione della posizione di osservatore qualificato, poteva rilevare il progressivo svilimento della qualità del rapporto con l'imprenditore. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata) [Nel caso specifico l’Istituto di credito ricorrente ha assunto la necessità di limitare la portata della revocatoria ai soli versamenti eseguiti quando vi era la certezza della risposta informativa da parte della centrale rischi, ma la Suprema Corte ha respinto il ricorso evidenziando che le doglianze tendevano, inammissibilmente, essendo operazione preclusa alla Corte, ad una richiesta di riesame delle risultanze documentali ed alla rivalutazione degli elementi emersi e valutati nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014)].