Tribunale di Padova – Presupposti richiesti per la dichiarazione di fallimento, quale socio occulto, di un familiare dell’imprenditore fallito.

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Data di riferimento: 
12/02/2018

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 12 febbraio 2018 – Pres. Rel. Manuela Elburgo, Giud. Caterina Zambotto e Micol Sabino.

Socio occulto di società fallita – Dichiarazione di fallimento – Termine annuale per la pronuncia – Inapplicabilità.

Socio occulto di società fallita – Dichiarazione di fallimento – Elementi probatori – Riscontro dell’affectio societatis – Esclusione dell’ affectio familiaris – Presupposti necessari.

Non risulta applicabile al socio occulto, illimitatamente responsabile, di una società fallita, al fine della sua dichiarazione di fallimento,  il termine di un anno di cui all’art. 10 L.F., in quanto questi, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese, né quello di pari durata previsto dall’art. 147, secondo comma, L.F., decorrente dallo scioglimento del rapporto sociale, dovendo trovare piuttosto applicazione il disposto dei commi quarto e quinto di quest’ultimo articolo che non prevedono, per tale dichiarazione, alcun limite temporale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il vaglio degli elementi probatori da cui dedurre l’esistenza di un rapporto societario tra una società dichiarata fallita ed un suo socio occulto, in particolare il riscontro dell’affectio societatis, intesa quale volontà di costituire un vincolo assimilabile ad un contratto di società,  si deve ritenere debba svolgersi in modo particolarmente rigoroso nel caso si sostenga che un tale rapporto risulti sussistente tra parenti stretti, stante la necessità di escludere che lo stesso trovi, viceversa, la sua ragione nell’assorbente vincolo familiare, ossia in ragione dell’ affectio familiaris, consistente nella volontà dei componenti la famiglia di semplicemente aiutarsi reciprocamente [nello specifico il tribunale, in sede di esame del ricorso proposto dalla figlia del titolare di una società fallita avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti, respingendo l’istanza di fallimento avanzata dalla curatela, ha affermato che, per poter qualificare l’apporto del socio come un’opera di sostegno all’attività d’impresa, qualificabile in termini di collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali, risulta necessario riscontrare una continua, qualitativa partecipazione da parte del socio ai momenti fondamentali  della vita della società ed, in particolare, che i finanziamenti eventualmente eseguiti da parte dello stesso risultino rilevanti e sistematici]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19087.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: