Corte di Cassazione (19595/2016) - Impugnazione di crediti ammessi al passivo (vecchia normativa) ed inammissibilità della prova per testi o presunzioni inerente la certezza della data.
Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2016, n. 19595. Pres. Aniello Nappi, rel. Giacinto Bisogni.
Accertamento del passivo - Impugnazione dei crediti ammessi - Contestazione del titolo posto a sostegno del credito ammesso - Anteriorità rispetto al fallimento - Qualità di terzo dell'impugnante - Art. 2704 c.c. - Applicabilità -
Il creditore ammesso al passivo fallimentare, il quale si opponga, con l'impugnazione prevista dall'art. 100 l.fall. (applicabile "ratione temporis"), all'ammissione di altro creditore, si pone nella qualità di terzo, e può quindi invocare, al fine di contestare l'anteriorità rispetto al fallimento del titolo posto a sostegno di detto altro credito (nella specie, assegno bancario), i limiti fissati dall'art. 2704 c.c. in tema di certezza e computabilità della data della scrittura privata nei confronti dei terzi, indipendentemente dall'atteggiamento del curatore e, quindi, anche quando questi non l'abbia contestata. Ne consegue che, a fronte di tale contestazione, spetta al creditore opposto di fornire la dimostrazione di detta anteriorità, tramite i fatti contemplati dal citato art. 2704 c.c. e, quindi, con esclusione della prova per testi o presunzioni che sia direttamente vertente sulla certezza della data medesima. (massima ufficiale)