Corte di Cassazione (8980/2016) – Fallimento pronunciato su istanza di un solo creditore: problematiche inerenti l’accertamento dello stato di insolvenza e gli effetti della di lui successiva desistenza.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 05 maggio 2016 n. 8980 – Pres. Vittorio Ragonesi, Rel. Francesco Antonio Genovese.
Istanza di fallimento – Iniziativa dell’unico creditore - Stato d’insolvenza – Accertamento - Verifica dell’esistenza di un solo credito – Criterio non decisivo - Incapacità a far fronte ai debiti – Criterio valido.
Istanza dell’unico creditore – Dichiarazione di fallimento – Successiva desistenza o rinuncia – Irrilevanza – Revoca del fallimento in sede di reclamo – Esclusione.
L’accertamento dello stato d’insolvenza può essere introdotto anche da un solo creditore, ma la sua consistenza non si riduce tanto alla verifica dell’esistenza di un solo credito, bensì al riscontro dell’incapacità dell’imprenditore di far fronte ad uno o più debiti con l’uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione della consistenza patrimoniale e aziendale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La posteriorità della desistenza o rinuncia da parte dell’unico creditore istante rispetto alla pronuncia dichiarativa del fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 L.F. e a provocare, pertanto, la revoca di quella decisione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 agosto 2017 n. 20616 https://www.unijuris.it/node/3650, che si richiama alla precedente sentenza della stessa Sezione 19 settembre 2013 n. 21478 https://www.unijuris.it/node/3650]