Corte di Cassazione (3621/2016) – Procedimento di estensione del fallimento alla società occulta e litisconsorzio necessario con i creditori istanti per il fallimento apparentemente individuale.
Cassazione civile, sez. I, 24 Febbraio 2016, n. 3621. Pres. Salvatore Di Palma, rel. Massimo Ferro.
Fallimento di imprenditore apparentemente individuale - Domanda di estensione alla società occulta ex art. 147, comma 5, l.fall. - Litisconsorzio necessario con i creditori istanti per il fallimento apparentemente individuale - Sussistenza - Violazione – Conseguenze.
I creditori che hanno proposto il ricorso di fallimento nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale sono litisconsorti necessari nel procedimento di estensione previsto dagli artt. 15 e 147, comma 5, l.fall., compresa la fase dell'eventuale reclamo, avendo l'interesse, non delegabile al curatore né ad altro legittimato che abbia assunto l'iniziativa, ad evitare che, sui beni del socio già dichiarato fallito, possano concorrere, ex art. 148 l.fall., i creditori della società occulta. Pertanto, se il giudice di primo grado non ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la corte d'appello non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c. (massima ufficiale)