Corte di Cassazione (3955/2016) - Revocabilità della rimessa conseguente alla concessione di mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto corrente.

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Data di riferimento: 
29/02/2016

Cassazione civile, sez. I, 29 Febbraio 2016, n. 3955. Pres. Antonio Didone, rel. Francesco Terrusi.

Azione revocatoria di rimessa in conto corrente conseguente alla concessione di mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto corrente - Revocabilità ex art. 67 comma 1, n. 2, l.fall. - Revocabilità ex art. 67 comma 2, l.fall.

È revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., ed, in ogni caso, ex art. 67, comma 2, l.fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario ed il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un'operazione unitaria il cui fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione. La garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo, in tal caso, la garanzia associata ad un rischio di credito già in atto. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17804.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: