Tribunale di Padova – Fallimento di una holding occulta su istanza di una controllata fallita: abbreviazione dei termini di comparizione, tribunale competente, prescrizione del credito e presupposto dell’insolvenza.
Tribunale di Padova, Sez. I civ., 01 agosto 2017 – Pres. Francesco Spaccasassi, Rel. Micol Sabino, Giud. Federico Fiorillo.
Holding occulta - Società controllata – Istanza di fallimento – Termini di comparizione – Abbreviazione – Ammissibilità.
Holding occulta – Dichiarazione di fallimento – Tribunale - Competenza – Sede delle controllate.
Holding occulta – Società controllata fallita – Credito risarcitorio – Prescrizione – Esclusione - Istanza di fallimento – Legittimazione.
Fallimento di società controlla – Istanza di fallimento - Holding occulta – Insolvenza – Riconoscimento – Richiesta risarcitoria - Mancata soddisfazione - Presupposto valido.
Holding occulta – Esistenza – Prova – Indici sintomatici.
Costituisce circostanza idonea a legittimare il presidente del tribunale ad abbreviare, in presenza di particolari ragioni d’urgenza, con decreto motivato, i termini, di cui all’art. 15, terzo comma, L.F., di comparizione all’udienza fissata per l’esame di un ricorso per la dichiarazione di fallimento [ricorso, nello specifico, proposto da una società fallita, nei confronti di una società holding occulta che avrebbe svolto, ai sensi dell’art. 2497 c.c., attività di direzione e controllo nei suoi confronti] l’imminente scadenza, in caso di impresa cessata, del termine annuale di cui all’art. 10 L.F., dovendosi ritenere quella disposizione applicabile anche alle società non iscritte nel registro delle imprese [e dovendosi, in particolare, considerare come avvenuta la cessazione dell’asserita attività svolta dalla holding, a partire dal momento della dichiarazione di fallimento dell’istante]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il luogo da cui provengono le direttive da parte di una holding occulta deve ragionevolmente intendersi coincidente con le sedi principali delle società etero dirette, ragion per cui l’unica sede rilevante, ex art. 9 L. F., al fine dell’individuazione del tribunale competente alla dichiarazione di fallimento della stessa, risulta essere, salvo che non sia dimostrato il contrario, quella legale, amministrativa ed operativa delle società controllate, dovendosi considerare irrilevante la residenza dei suoi soci che falliscono solo in estensione e non in quanto imprenditori, . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Atteso che l’art. 2497 c.c., ai fini della sussistenza della responsabilità della capogruppo che abbia svolto attività direttiva in modo estraneo alla fisiologica corretta gestione societaria e imprenditoriale, prevede la necessità di un danno conseguente a tale irregolare comportamento, l’inizio del termine di prescrizione per l’esercizio da parte del curatore dell’azione volta a ottenerne il risarcimento (quinquennale o decennale a seconda che si ritenga extra contrattuale o contrattuale detta responsabilità) va ricondotto, nell’ ipotesi che l’agire illecito abbia asseritamente causato un danno all’integrità patrimoniale di una società controllata tale da renderla non più in grado di soddisfare le pretese dei creditori, al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa del suo fallimento, potendo l’agire pregiudizievole essere valutato come tale solo all’esito della gestione complessiva di tale impresa [nello specifico, il tribunale ha, pertanto, per tale motivo, in difetto della prescrizione del suo credito risarcitorio, ritenuto, la controllata fallita legittimata ad istare per la dichiarazione di fallimento della holding]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In ipotesi di istanza di fallimento proposta dal Fallimento di una controllata nei confronti di una holding occulta, si deve ritenere che l’insolvenza della stessa possa essere desunta, non avendo la fallenda un patrimonio da potersi valutare, sulla base della mera impossibilità da parte sua a soddisfare la richiesta risarcitoria avanzata dallo stesso fallimento istante ai sensi dell’art. 2497, quarto comma, c.c.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’esistenza di una holding di fatto è provata dalla ricorrenza di una serie di indici sintomatici, quali: la detenzione da parte dei soggetti – imprenditori individuali o soci della società di fatto holding – di quote societarie delle società cd “figlie”; lo svolgimento da parte di quei soggetti di ruoli preponderanti nell’amministrazione delle medesime; la coincidenza tra le attività e l’organizzazione delle società di capitali controllate; lo svolgimento dell’attività di impresa in locali anche parzialmente coincidenti; l’esistenza di ricavi derivanti soprattutto da fatturati intercompany. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista Cassazione civile, Sez. I, 18 novembre 2010 n. 23344 https://www.unijuris.it/node/1108]