Corte di Cassazione (29630/2017) – Fallimento di società in liquidazione: necessità che la notifica del ricorso e del decreto di convocazione abbia luogo nel rispetto del disposto dell’art. 15 L.F.

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Data di riferimento: 
11/12/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 11 dicembre 2017 n. 29630 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento – Società in liquidazione - Ricorso e decreto di convocazione – Notifica presso la sede sociale - Art. 15 L.F. –  Disciplina speciale - Modalità rispettosa - Artt.138 e seg. e 145 c.p.c. – Inapplicabilità.

Stante che l’art. 15, terzo comma, L.F. ha previsto una disciplina speciale distinta da quella che, nel codice di rito, regola la notifica degli atti del processo, si deve ritenere escluso che sussistano ipotesi in cui la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di convocazione debba aver luogo, a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva, ai sensi degli artt. 138 e seg. e 145 c.p.c., o nei  diretti confronti del  titolare della ditta o del rappresentante legale della società [nello specifico la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal Fallimento, ha cassato con rinvio la decisione della Corte d’Appello che, con riferimento ad una società in liquidazione,  aveva giudicato inidonea la notifica effettuata presso la sede sociale, anziché presso la residenza del liquidatore, derivandone così la revoca del fallimento e la rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2029630.2017_0.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: