Corte Costituzionale – Applicabilità retroattiva delle modifiche legislative riguardanti i privilegi.
Corte Costituzionale, 13 luglio 2017, n. 176 - Presidente GROSSI - Redattore MORELLI
Fallimento - Stato Passivo - Privilegi - Modifica legislativa - Applicabilità - Retroattività.
Per principio generale regolatore delle procedure concorsuali (fallimentari ed espropriative in generale), il privilegio introdotto ex novo dal legislatore è destinato a ricevere immediata applicazione da parte del giudice procedente, anche con riguardo a crediti che – ancorché sorti anteriormente alla legge istitutiva di quel privilegio – vengano, comunque, fatti valere, in concorso con altri, in un momento successivo, anche dopo l’approvazione dello stato passivo (e, perciò, anche dopo la formazione del cosiddetto giudicato endofallimentare), fino a quando il riparto non sia divenuto definitivo. [Principio ricavato dalla motivazione della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 39, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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