Tribunale di Napoli Nord – Omologazione di un piano del consumatore laddove possa ipotizzarsi che la procedura di espropriazione immobiliare eventualmente esperibile risulterebbe meno favorevole.
Tribunale di Napoli Nord, Sez. III civ., 05 dicembre 2017 – Giud. Giovanni Di Giorgio.
Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore ex L.3/2012 – Valutazione di convenienza - Immobile posseduto dal proponente – Valore ipoteticamente conseguibile dall’espropriazione – Cifra inferiore a quella offerta – Omologazione.
Può trovare omologazione il piano che un consumatore proponga ai creditori, con l’ausilio di un O.C.C., ex L. 3/2012, allo scopo di risolvere una crisi da sovraindebitamento, evitando così l’espropriazione del solo immobile posseduto, laddove il giudice accerti, in particolare, che l’impossibilità per il debitore di adempiere con regolarità le obbligazioni assunte è conseguenza della perdita, da parte di questi, del precedente posto di lavoro, con conseguente diminuzione del reddito, e dell’aggravarsi delle di lui condizioni di salute, e, pertanto, che l’inadempimento non risulta dovuto ad un suo colpevole comportamento; ciò a maggior ragione qualora possa ipotizzarsi [come nel caso specifico] che l’alternativa liquidatoria dovrebbe poter far ottenere ai creditori una cifra inferiore a quella complessivamente offerta dal proponente, seppure spalmata nel non trascurabile lasso di tempo di 10 anni, tenuto conto che nelle procedure esecutive immobiliari il valore delle offerte minime è solitamente fissato nel 75% del prezzo base, che la tempistica risulta dilatata, dato che molto spesso si riesce, comunque, ad addivenire all’aggiudicazione solo dopo diversi tentativi di vendita, con conseguenti ribassi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)