Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Diritto del dipendente non più iscritto ad un fondo di previdenza complementare di ottenere dal Fondo di Garanzia dell’INPS il pagamento del TFR che risulti ammesso allo stato passivo.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, 04 dicembre 2017 – Giudice Simona Cangiano.
Datore di lavoro – Fallimento – Dipendente - Fondo di Previdenza Complementare - Cancellazione dell’iscrizione - Credito per TFR – Ammissione al passivo – Fondo di Garanzia dell’INPS – Obbligo di pagamento - Necessaria tutela del lavoratore.
Qualora il lavoratore non riesca a recuperare dal datore di lavoro fallito il credito maturato a titolo di TFR e non possa più fare ricorso al Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare ex art. 5 del D. Lgs 80/92 a motivo della cancellazione della sua iscrizione al Fondo di Previdenza Complementare in conseguenza di una sua richiesta di riscatto anticipato, si deve ritenere che lo stesso abbia diritto di ottenere a domanda, ai sensi della legge 297/82, dal Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, dopo verificato che il relativo credito è stato ammesso al passivo dal giudice del fallimento, la quota di TFR che residua dal rapporto di lavoro dopo detratto quanto in precedenza ottenuto a titolo di anticipazione, in quanto altrimenti rimarrebbe privo di tutela, in spregio alla Direttiva 80/897/CEE. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)