Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Diritto del dipendente non più iscritto ad un fondo di previdenza complementare di ottenere dal Fondo di Garanzia dell’INPS il pagamento del TFR che risulti ammesso allo stato passivo.
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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, 04 dicembre 2017 – Giudice Simona Cangiano.
Datore di lavoro – Fallimento – Dipendente - Fondo di Previdenza Complementare - Cancellazione dell’iscrizione - Credito per TFR – Ammissione al passivo – Fondo di Garanzia dell’INPS – Obbligo di pagamento - Necessaria tutela del lavoratore.
Qualora il lavoratore non riesca a recuperare dal datore di lavoro fallito il credito maturato a titolo di TFR e non possa più fare ricorso al Fondo di Garanzia della Posizione Previdenziale Complementare ex art. 5 del D. Lgs 80/92 a motivo della cancellazione della sua iscrizione al Fondo di Previdenza Complementare in conseguenza di una sua richiesta di riscatto anticipato, si deve ritenere che lo stesso abbia diritto di ottenere a domanda, ai sensi della legge 297/82, dal Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 2, dopo verificato che il relativo credito è stato ammesso al passivo dal giudice del fallimento, la quota di TFR che residua dal rapporto di lavoro dopo detratto quanto in precedenza ottenuto a titolo di anticipazione, in quanto altrimenti rimarrebbe privo di tutela, in spregio alla Direttiva 80/897/CEE. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)