Tribunale di Alessandria – Inammissibilità della proposta di concordato con continuità aziendale che aggiri il disposto dell’art. 163 bis L.F. e che risulti irrispettosa dell’art.182 ter L.F.
Tribunale di Alessandria, Sez. Civile e Fall, 14 dicembre 2017 – Pres. Rel. Caterina Santinello, Giudici Pierluigi Mela e Enrica Bertolotto.
Piano concordatario c.d. “chiuso” o “preconfezionato” – Continuità aziendale indiretta - Trasferimento dell’azienda del proponente ad un soggetto già individuato – Ricorso a operazioni societarie “anomale” – Aggiramento della normativa ex art 163 bis L.F. - Tribunale – Impossibilità di predisporre una procedura competitiva – Conseguente impossibilità di selezionare le offerte concorrenti – Decreto di inammissibilità del piano - Procedimento prefallimentare.
Proposta di concordato - Pagamento parziale o dilazionato dei crediti contributivi – Previsione – Disciplina ex art. 182 ter L.F. - Mancato rispetto – Attestazione omessa – Inammissibilità - Procedimento prefallimentare.
Deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell’art. 162, secondo comma, L.F., per incompatibilità con la norma imperativa, da considerarsi inderogabile, di cui all’art. 163 bis L.F., la messa a punto di un piano concordatario che, mediante operazioni societarie “anomale”, volte a consentire sostanzialmente il trasferimento, in modo “chiuso”, dell’azienda del proponente ad un affittuario già individuato, aggirino quella disposizione rendendo difficoltose al Tribunale, in ragione dell’impossibilità per lo stesso di modificare il piano e la proposta concordataria, la predisposizione e la realizzazione di una procedura competitiva volta a favorire, attraverso la comparazione delle offerte, il miglior soddisfacimento dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve considerare inammissibile la proposta di concordato laddove i crediti contributivi siano lasciati al di fuori della proposta di “transazione fiscale” e nessuna valida attestazione che li concerna sia alla stessa allegata, stante che l’art. 182 ter L.F. come novellato, intitolato “Trattamento dei crediti tributari e contributivi” prevede l’obbligatorietà della proposta ivi disciplinata per il pagamento parziale o dilazionato non solo dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, ma anche per i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e dei relativi accessori, nonché in ogni caso l’obbligatorietà dell’attestazione del professionista indipendente di cui all’art. 160, secondo comma, L.F.