Corte di Cassazione (8742/2016) – Reclamabilità esclusivamente ex art. 26 l.fall. del provvedimento di liquidazione del compenso per l’opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento.
Cassazione civile, sez. I, 03 Maggio 2016, n. 8742. Pres. Fabrizio Forte – Rel. Massimo Ferro.
Decreto di liquidazione del compenso per l’opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento - Provvedimento di natura giurisdizionale destinato a produrre effetti di giudicato - Reclamo ex art. 26 l.fall. – Necessità.
Il decreto con il quale il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25, n. 7, l.fall.), liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, lungi dall'assumere carattere meramente ricognitivo, concreta un provvedimento di natura giurisdizionale destinato a statuire sul diritto dell'incaricato in maniera irretrattabile e con gli effetti propri della cosa giudicata, suscettibile di impugnazione unicamente con il rimedio endofallimentare del reclamo a norma dell'art. 26 l.fall. (massima ufficiale)