Tribunale di Vicenza – Crisi da sovraindebitamento e nomina del gestore della crisi di competenza dell’O.C.C. territoriale.
Tribunale Vicenza, 31 Ottobre 2017. Est. Giuseppe Limitone.
Crisi da sovraindebitamento - Nomina del gestore della crisi ad opera dell’O.C.C. territoriale
Il Coordinatore della Sezione Fallimenti, al quale venga indirizzato il ricorso per la nomina del gestore della crisi ai sensi dell’art. 15 l. n. 3/2012, su delega del Presidente di Sezione, visto il d.m. 24 settembre 2014 n. 202, entrato in vigore il 28.1.2015, che prevede un sistema compiuto di funzionamento dell’O.C.C., con inerente nomina del gestore della crisi, effettuata dal referente dell’O.C.C., tra coloro che possiedono i requisiti anche di formazione e di aggiornamento previsti dal medesimo regolamento, poiché, con Cass. 8 agosto 2017 n. 19740, può ritenere che il livello di specializzazione ottenuto dal gestore della crisi nell’ambito dell’O.C.C. costituisca un requisito imprescindibile per poter gestire al meglio la crisi da sovraindebitamento; può, pertanto, valutare che la presenza di un O.C.C. sul territorio renda preferibile che la nomina del gestore della crisi venga fatta dallo stesso O.C.C., a garanzia degli speciali requisiti di professionalità richiesti nel caso specifico, ed invitare parte ricorrente a rivolgersi all’O.C.C. territoriale per la nomina del gestore della crisi. [Nel caso di specie l’O.C.C. di Vicenza]. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).