Tribunale di Rimini - Procedura liquidatoria di risoluzione di crisi da sovraindebitamento ex art 14 ter L. 3/2012: presupposti di ammissibilità e competenza dell'O.C.C.
Tribunale di Rimini 19.10.2017 – Giudice designato Rossella Talia.
Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Liquidazione dei beni - Sede dell’O.C.C. – Principale ed effettiva – Circondario del tribunale - Inderogabilità.
Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Liquidazione dei beni - Requisito della meritevolezza – Ipotesi di insussistenza.
Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Art. 14 ter della legge 3/2012 - Liquidazione dei beni – Criticità della proposta – Cessione dell’intero compendio immobiliare – Prezzo già fissato in sede di procedura esecutiva quale base d’asta – Inammissibilità di un’offerta peggiorativa.
L’ O.C.C. che assiste il debitore nella presentazione di un’istanza di risoluzione di una crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione di tutti i suoi beni ex art. 14 ter e ss. della legge 27 gennaio 2012 n. 3, deve, ai sensi dell’ art 7 primo comma, avere esclusivamente, a pena di inammissibilità della domanda, la propria sede principale ed effettiva nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 9, a sua volta coincidente col luogo di residenza del debitore. In ipotesi di O.C.C. soggetto privato, non può in particolare ammettersi (per evitare il forum shopping), una possibile competenza diffusa che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale; eventualità questa che non risulta possa verificarsi nel caso di O.C.C. soggetti pubblici, in quanto trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario di tribunale [Nel caso specifico non è stata attribuita autonomia funzionale neppure alle sedi territoriali secondarie di un O.C.C., in quanto incaricate della sola raccolta di documenti e informazioni da inoltrare prontamente all’unica sede amministrativa effettiva, coincidente con quella dell’ O.C.C. principale quale risultante dal Regolamento istitutivo di quella struttura organizzativa, sede nella quale si doveva ritenere operasse l’unico Referente legittimato a conferire gli incarichi ai gestori della crisi di sovraindebitamento di cui il debitore, in sede di presentazione doveva necessariamente avvalersi]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata).
Non può essere riconosciuto il requisito della meritevolezza, richiesto per l’ammissione alle procedure di risoluzione della crisi e, nello specifico, a quella liquidatoria ex art. 14 ter della legge 3/2012, ail debitore, privo di altre fonti di reddito, che abbia assunto debiti (molti dei quali di firma a sostegno della posizione imprenditoriale del proprio coniuge, sprovvisto di beni propri) evidentemente sproporzionati al suo patrimonio immobiliare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Rappresenta una criticità della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi da sovraindebitamento la proposta avente ad oggetto la cessione dell’intero compendio immobiliare del debitore istante ad un prezzo addirittura inferiore alla base d’asta fissata, conformemente alla perizia di un CTU, nel corso di una procedura esecutiva immobiliare in corso innanzi allo stesso tribunale competente all’apertura della procedura di cui all’art. 14 ter della legge 3/2012. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dal dott. Giovanni Brusi
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