Tribunale di Treviso – Istanza ex art. 80 secondo comma TUB per la dichiarazione d’ufficio dello stato di insolvenza e non riconoscibilità di alcun potere d’ufficio in capo al Tribunale.

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Data di riferimento: 
28/07/2017

Tribunale Treviso, 28 Luglio 2017. Dott. Antonello fabbro, pres. – dott. Caterina Passarelli, rel. – dott. Elena Rossi, giudice.

Istituto bancario - Liquidazione coatta amministrativa - Accertamento dello stato d’insolvenza – Iniziativa del tribunale ex art. 82, secondo comma, del TUB  - Inammissibilità – Incompatibilità con le procedure concorsuali – D. Lgs. 5/2006 - Abolizione dell’iniziativa d’ufficio.

Liquidazione coatta amministrativa – Dichiarazione dello stato di insolvenza – Iniziativa del tribunale d’ufficio – Esclusione

Non è idonea a promuovere il procedimento per l’accertamento giudiziale d’ufficio dello stato di insolvenza, ex art. 82, secondo comma, del D. Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), di una banca, nei cui confronti sia stata aperta, ai sensi dell’art. 80, dello stesso decreto la procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’iniziativa di alcuni firmatari volta a sollecitare, a tal fine, l’intervento del Presidente del Tribunale, stante che il predetto art. 82, nella parte che riconosce un potere d’ufficio in capo al tribunale, risulta incompatibile, per ragioni di ordine testuale, di ordine sistematico e di ordine interpretativo (alla luce di fondamentali principi costituzionali ed in particolare di quello sancito dall’art. 111 Cost.), con la successiva riforma della legge fallimentare  e delle procedure concorsuali introdotta dal D. Lgs. 5/2006 laddove ha escluso che tale iniziativa risulti possibile, con la conseguenza che tale incompatibilità ne determina l’effetto abrogativo sul punto ai sensi dell’art. 15 delle preleggi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Treviso%2028%20luglio%202017_0.pdf

L'istanza sottoscritta da 50 persone, rivolta al Presidente del Tribunale al fine di sollecitare l'esercizio del potere d'ufficio del Tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Veneto Banca spa, evidenziando l'incapacità di quest'ultima ad effettuare il rimborso del bond Veneto Banca-TV Callable Subordinato (ISIN IT 0004241078) non è idonea a promuovere il procedimento per l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza sia in quanto i firmatari non sono a ciò legittimati ex art.82 Tub, secondo comma, e sia in quanto non è riconoscibile alcun poter d'ufficio in capo al Tribunale.

(Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18467.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: