Tribunale di Rovigo – Decreto del tribunale di revoca ex art. 173 L.F. del concordato preventivo: immodificabilità da parte del medesimo organo giudicante e reclamabilità ex art. 26 l.fall..

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Data di riferimento: 
18/09/2017

Tribunale di Rovigo, 18 settembre 2017 – Pres. Mauro Martinelli, Giud. Pierangela Congiu e Valentina Vecchietti.

Concordato preventivo - Provvedimento di revoca ex art. 173 L.F. – Immodificabilità da parte dello stesso tribunale – Reclamabilità ai sensi dell’art. 26 L.F.

Stante che il decreto del tribunale di revoca del concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 L.F esaurisce il procedimento, si deve ritenere che tale provvedimento, quantunque non abbia carattere decisorio, non sia modificabile dalla stessa autorità che lo ha emesso. Si deve ritenere invece che lo stesso, qualora non sia seguito dalla sentenza dichiarativa del fallimento, risulti reclamabile ai sensi dell’art. 26 L.F. applicato analogicamente; ciò sia in quanto lo stesso art. 173 L.F., a differenza dell’art. 162 L.F., non esclude espressamente la sua soggezione a reclamo, sia in quanto i provvedimenti conclusivi del procedimento concordatario che incidono direttamente nella sfera giuridica della parte risultano generalmente impugnabili (come, in particolare, ex art. 183 L.F., quello che rigetta la domanda di omologazione del concordato per fatti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 173 L.F. senza che sia aperta la relativa fase). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[quanto a questo secondo aspetto ma in senso difforme cfr. in questa rivista Corte d’Appello di Bologna 17 novembre 2014 https://www.unijuris.it/node/2471]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18212.pdf

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: