Corte di Cassazione (21375/2017) - Validità della comunicazione al difensore della controparte, a mezzo PEC, della dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo del processo.
Cassazione civile, sez. VI, 15 Settembre 2017, n. 21375. Pres. Amendola, Rel. Tatangelo.
Fallimento – Interruzione automatica del processo ex art. 43 l.fall – Termine trimestrale per la riassunzione – Decorrenza – Comunicazione al difensore della controparte della dichiarazione di fallimento – P.E.C. – Notificazione effettuata per mezzo del servizio postale - Equivalenza
La dichiarazione dell'evento interruttivo (la dichiarazione di fallimento ex art. 43 l.f. determina l'automatica interruzione del processo) è validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall'evento stesso al difensore della controparte, ai sensi dell'art. 300 c.p.c. e dell'art. 170 c.p.c., e in tal caso il termine per la riassunzione decorre dalla data della conoscenza dell'evento interruttivo e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo.
E’ idonea a dimostrare la conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte del destinatario la comunicazione della dichiarazione di fallimento effettuata a mezzo P.E.C. (dal difensore della parte interessata dall'evento al difensore della controparte), essendo la stessa equivalente alla notificazione effettuata per mezzo del servizio postale. [Nel caso specifico la corte di appello aveva ritenuto tardiva la riassunzione del giudizio, in quanto l'evento interruttivo, e cioè il fallimento della società opposta, era stato portato a conoscenza del procuratore della società opponente attraverso una specifica dichiarazione effettuata dal procuratore della stessa società opposta, comunicata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.)] (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)