Corte di Cassazione (21837/2017) – Mancanza di legittimazione al reclamo ex art. 26 l.f. contro il diniego di sospensione della vendita dei beni sociali da parte del legale rappresentante della società fallita.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 03/11/2017 - 11:08
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Data di riferimento:
20/09/2017
Cassazione civile, sez. I, 20 Settembre 2017, n. 21837. Est. Fichera.
Liquidazione dei beni sociali – Reclamo ex art. 26 l.fall. inerente il diniego di sospensione della vendita - Legittimazione del legale rappresentante – Esclusione
Il legale rappresentante della società fallita, a differenza di quest'ultima, non è legittimato a proporre reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento del giudice delegato che abbia negato la sospensione della vendita coattiva dei beni sociali, in quanto egli non vanta alcun reale diritto su quei beni, essendo perciò titolare non del necessario interesse ex art. 100 c.p.c., bensì di un mero interesse di fatto alla conservazione del patrimonio sociale. (massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: