Corte di Cassazione (22691/2017) – Iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento assunta in sede di omologazione della proposta concordataria a seguito del rigetto di questa da parte del tribunale.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 settembre 2017 n. 22691 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.
Concordato preventivo – Procedimento di omologazione – Intervento del creditore istante e del P.M. – Opposizione proposta da entrambi - Tribunale - Rigetto della omologazione - Dichiarazione di fallimento - Iniziativa del P.M. – Ammissibilità.
Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Fattibilità della proposta – Valutazione dell’attestatore – Tribunale - Verifica della legittimità – Controllo dovuto - Probabilità di successo economico del piano e rischi inerenti – Valutazione demandata ai creditori.
Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Incompletezza o l’inadeguatezza della relazione del professionista - Riscontro del tribunale – Diniego di omologazione.
Anche se la notizia dell’insolvenza non sia stata da lui acquisita nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 7 L.F., ovvero in particolare nel corso di un procedimento penale, si deve ritenere che il Pubblico Ministero sia pur sempre legittimato, a seguito delle necessarie comunicazioni fattegli, ai sensi degli artt. 161 e 162 L.F., dell’avvenuta presentazione di una domanda di concordato preventivo e della dichiarazione della sua improponibilità ed inammissibilità o, ai sensi dell’art. 173 L.F., dell’ avvio della procedura di revoca dell’ammissione a quella procedura, a formulare una richiesta di fallimento. Tale principio trova applicazione anche nel caso, verificatosi nello specifico, di intervento della creditrice istante e del Pubblico Ministero nel procedimento di omologa della proposta, di opposizione all’omologazione avanzata da entrambi e di iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento assunta in quella medesima sede. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il tribunale ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, verificando l’effettiva realizzabilità dell’obiettivo specifico perseguito dal procedimento senza essere avvinto dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la sola valutazione in ordine alla, più o meno rilevante, probabilità di successo economico del piano e ai rischi inerenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’ di per sé sufficiente a sorreggere il diniego di omologazione l’incompletezza o l’inadeguatezza della relazione del professionista attestatore, essendo dalla legge espressamente contemplata alla stregua di motivo di revoca ex art. 173 L.F. del concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima vedi in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2017 n. 9574 https://www.unijuris.it/node/3407 e Corte di Cassazione, Sez. I, 16 marzo 2012 n. 4209 https://www.unijuris.it/node/2850; con riferimento alla seconda massima Corte di Cassazione, SS.UU., 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701 e Corte di Cassazione, Sez. I, 07 aprile 2017 n. 9061 https://www.unijuris.it/node/3581]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2022691.2017.pdf