Corte d’Appello di Salerno – Competenza territoriale alla pronuncia della sentenza di fallimento e criteri di verifica del superamento delle soglie di fallibilità di cui agli artt. 1 e 15 L.F. Tempestività del reclamo.
Corte d’Appello di Salerno, 04 agosto 2017 – Pres. Ornella Crespi, Cons. Rel. Rosa D’Apice, Cons. Licia Tomay.
Dichiarazione di fallimento - Mancata notifica della decisione – Termine per la proposizione del reclamo.
Istanza di fallimento – Tribunale – Competenza territoriale – Trasferimento dell’impresa fallenda – Incidenza - Superamento del termine annuale – Decorrenza - Deposito del ricorso – Momento decisivo - Data di comparizione delle parti – Irrilevanza.
Istanza di fallimento – Soglie di fallibilità – Mancato superamento – Debitore – Onere probatorio – Produzione di dichiarazioni dei redditi – Tardiva trasmissione all’anagrafe tributaria – Incongruenza della documentazione – Inidoneità della prova.
Dichiarazione di fallimento – Ammontare dei debiti - Soglia limite – Superamento – Criteri di valutazione.
Laddove non abbia avuto luogo nei confronti del debitore la notifica ex art. 17 L.F. della sentenza dichiarativa di fallimento, si deve considerare tempestiva la proposizione da parte dello stesso, entro i sei mesi dal deposito, ai sensi dell’art. 327, primo comma, c.p.c., del reclamo ex art. 18 L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al fine di stabilire quale sia il tribunale territorialmente competente alla pronuncia, trova applicazione, in caso di trasferimento dell’impresa, il disposto dell’art. 9, secondo comma, L.F. che prevede che lo stesso risulti irrilevante qualora posto in essere nell’anno antecedente alla data del deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, senza che in alcun modo rilevi la diversa data di comparizione delle parte dinanzi al Tribunale fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Si deve considerare inattendibile, e pertanto non idonea a provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1 L.F., la produzione, da parte del debitore [in particolare, nello specifico, in epoca successiva al deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento ed alla celebrazione della prima udienza di comparizione delle parti innanzi al G.D.], di dichiarazione dei redditi che siano state trasmesse tardivamente all’anagrafe tributaria, a maggior ragione laddove le stesse presentino dati contabili incongruenti rispetto alle dichiarazioni I.R.A.P. relative ai medesimi anni di imposta e ciò anche se tali discordanze non risultino particolarmente rilevanti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservate)
La verifica, circa il superamento della soglia richiesta dall’art. 15, ultimo comma, L.F., per potersi procedere alla dichiarazione di fallimento, va condotta non già con riferimento esclusivo all’entità del credito vantato dal ricorrente, che potrebbe essere inferiore al limite fissato dal legislatore, ma in relazione all’insieme dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria prefallimentare. Ciò in quanto tra gli indici rivelatori dello stato di insolvenza particolare significato va attribuito al mancato pagamento delle obbligazioni pecuniarie in quanto oggettivamente sintomatico di una situazione di difficoltà dell’imprenditore a far fronte con regolarità alle obbligazioni assunte nell’esercizio dell’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)