Corte di Cassazione (5377/2016) – Valore probatorio dell’elenco assegni protestati in sede di verifica del superamento del limite previsto dall’art. 15 l.f. per la dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 18 marzo 2016 n. 5377 – Pres. Massimo Dogliotti, Rel. Andrea Scaldaferri.
Fallimento – Assoggettabilità - Debiti scaduti e non pagati – Ammontare minimo richiesto – Elenco degli assegni protestati – Debiti da sommarsi a quelli del creditore istante - Prova del loro eventuale pagamento – Onere gravante sul debitore.
Al fine della verifica del superamento del limite di cui all’art. 15, nono comma, L.F. per far luogo alla dichiarazione di fallimento, deve aversi riguardo non solo al credito vantato dal creditore istante, ma anche a tutti i debiti non pagati emersi nel corso dell’istruttoria prefallimentare ed immediatamente esigibili nei confronti del debitore, pur se risultanti dall’elenco degli assegni protestati, in quanto deve ritenersi spettare al debitore l’allegazione e la prova del loro eventuale pagamento, una volta che il creditore istante ne abbia dimostrato, con la visura protesti, l’esistenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)