Tribunale di Venezia (1867/2017)-Sulla natura del credito per spese legali in un giudizio anteriore al concordato preventivo del debitore.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 23/09/2017 - 08:11
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Data di riferimento:
23/09/2017
Tribunale di Venezia, 4 agosto 2017- Giudice dott.ssa Martina Gasparini.
Concordato preventivo - Credito per spese legali - Titolo Esecutivo - Sentenza successiva all’omologa - Obbligatorietà del concordato preventivo - Credito per causa anteriore al concordato.
Il titolo esecutivo vantato in relazione alla pronuncia relativa alle spese di lite ed ex 96 terzo comma c.p.c., ottenuto successivamente all’omologazione del concordato preventivo, incontra un limite nelle previsioni del concordato omologato e non consente quindi l'esercizio di azioni esecutive individuali (avv. Andrea Olivieri – Riproduzione riservata)
[Provvedimento segnalato, e commentato, dall’avv. Andrea Olivieri]
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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Tribunale di Venezia 4 agosto 2017.pdf | 2.12 MB |
Nota avv. Andrea Olivieri.pdf | 368.33 KB |
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: