Tribunale di Rovigo – Istanza di fallimento di una società inattiva da parte di un socio finanziatore: comparazione tra attività e passività per accertarne lo stato di insolvenza.
Tribunale di Rovigo 18 agosto 2017 – Pres. Rel. Mauro Martinelli, Giudici Massimo Fabio Saga e Valentina Vecchietti.
Socio finanziatore – Istanza di fallimento della società – Diritto patrimoniale – Sussistenza - Presupposto dell’esercizio dell’azione – Legittimazione attiva quale terzo.
Società – Cessione dell’azienda – Situazione di inattività – Fallibilità – Comparazione di attività e passibilità – Riscontro sufficiente per accertare lo stato di insolvenza.
Stante che sia le norme che attribuiscono, in generale al socio, diritti da far valere nei confronti della società e sia, in particolare, l’art. 6 L.F. non operano alcuna distinzione basata sulla natura del credito, si deve ritenere che sussista la legittimazione attiva del socio finanziatore, postergato ex art. 2467 c.c., a richiedere la dichiarazione di fallimento della società, posto che, da un lato agisce come terzo e, dall’altro, vanta un credito che comunque gli conferisce un diritto patrimoniale legittimante l’esercizio dell’azione de qua. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove una società risulti inattiva per aver ceduto la sua azienda, il giudizio di valutazione della relativa insolvenza ex art. 5 L.F. si deve ritenere possa attestarsi esclusivamente in una comparazione tra attività e passività e, pertanto, sulla capacità o meno di far fronte alla massa debitoria con la liquidazione dei cespiti attivi rimasti in suo possesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Rovigo%2018.08.2017.pdf