Tribunale di Milano – Concordato con riserva e mancato rispetto degli obblighi informativi intermedi. Irrilevanza della successiva rinuncia alla procedura.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. Fallimentare, 16 marzo 2017 – Pres. Alida Paluchoiwski, Giud. Rel. Federico Rolfi, Giudice Amina Simonetti.
Concordato con riserva – Deposito del ricorso – Tribunale – Fissazione del termine – Periodo intermedio – Obblighi periodici informativi – Mancato rispetto – Successiva rinuncia alla procedura – Irrilevanza – Decreto di inammissibilità della proposta - Sanzione prevista dalla legge.
La rinuncia al ricorso per l’ammissione a un concordato con riserva, laddove depositata in un quadro di patologia già manifestata della procedura pre-concordataria, soprattutto ove a tale patologia la legge ricolleghi specifiche sanzioni processuali, comporta il venir meno della disponibilità della procedura da parte dell’impresa ricorrente, attivando i meccanismi stabiliti dalla legge (artt. 161, 162 e 173 L.F.) per rimediare a tali patologie [nello specifico il tribunale si è pronunciato nel senso dell’inammissibilità della domanda proposta ex art. 161, sesto comma, L.F., in quanto sanzione immediata che la legge ha ricollegato al mancato rispetto degli obblighi informativi mensili che lo stesso tribunale aveva disposto con il decreto di fissazione del termine per la presentazione della proposta e del piano]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17248.pdf