Corte di Cassazione – Revocatoria: giroconto e compensazione tra conti ex art. 1853 c.c.

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Data di riferimento: 
01/01/2016

Cassazione Civile, Sez. I, 14 gennaio 2016, n. 512 – Pres. A. Ceccherini, Est. A. Nappi.

Fallimento – Contratti bancari – Operazioni in conto corrente – Pluralità di conti correnti – Compensazione – Art. 1853 c.c. – Presupposti – Esigibilità dei crediti.

Fallimento – Contratti bancari – Operazioni in conto corrente – Pluralità di conti correnti – Compensazione – Art. 1853 c.c. – Presupposti – Esigibilità dei crediti – Giroconto – Estinzione del debito del fallito – Azione revocatoria – Revocabilità – Esclusione. 

La compensazione legale prevista dall’art. 1853 c.c. presuppone quantomeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia già in corso, o sia ancora in corso, un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall’altro conto possa essere annotata. Non è dunque rilevante che entrambi i conti siano chiusi, ma che ne siano esigibili i contrapposti crediti (ovvero il credito vantato dalla banca per il conto scoperto e il credito vantato dal correntista su altro contro). (Laura Trovò – riproduzione riservata)

La compensazione legale prevista dall’art. 1853 c.c., tra i saldi attivi e passivi di più rapporti di conto corrente tra banca e cliente, non presuppone che i conti siano chiusi, bensì che ne siano esigibili i contrapposti crediti. Ne consegue che, in caso di giroconto da un rapporto con saldo attivo - dunque, immediatamente disponibile per il correntista, salvo patto contrario - ad uno ancora aperto, ma con saldo passivo già esigibile per la banca, l’estinzione del debito del correntista, poi dichiarato fallito, avviene per compensazione tra il credito della banca nei confronti del cliente e il debito verso quest'ultimo, ammessa dall’art. 56 L.F., e non configura un pagamento anomalo revocabile ai sensi dell’art. 67 L.F. (Cassa e decide nel merito C. Appello Salerno, 10 marzo 2009, n. 531). (Laura Trovò – riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17560.pdf

 

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