Tribunale di Livorno – Inesistenza giuridica dei decreti del G. D. e del tribunale che dispongano l’acquisizione al fallimento di beni di terzi, sui quali gli stessi affermino sussistere un proprio diritto soggettivo.

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Data di riferimento: 
30/06/2016

Tribunale di Livorno 30 giugno 2016 – Pres. Luigi Nannipieri, Rel. Gianmarco Marinai, Giud. Franco Pastorelli.

Fallimento – Giudice delegato – Beni di terzi - Decreto di acquisizione – Ammissibilità -  Contestazioni relative all’appartenenza – Nullità del provvedimento – Contrasti da risolversi nell’ambito di cognizione ordinaria - Necessità.

Fallimento – Provvedimento del G. D. – Dichiarazione di inesistenza – Conseguente riconoscimento di un diritto del terzo – Prededucibilità del credito.

Il decreto del giudice delegato mediante il quale dispone l’acquisizione al fallimento di beni detenuti da terzi, emesso ai sensi dell’art. 25, primo comma n. 2 L.F. può essere  dallo stesso adottato solo nell’ipotesi che il terzo non contesti l’appartenenza dei beni all’asse fallimentare e non anche in quella in cui questi opponga un proprio diritto esclusivo incompatibile con la sua inclusione nell’attivo fallimentare; pertanto, in tale seconda ipotesi, sia il decreto del giudice delegato, sia il decreto confermativo eventualmente emesso dal tribunale in sede di reclamo ex art. 26 L.F., devono ritenersi giuridicamente inesistenti e non sono suscettibili di passare in cosa giudicata, così da rendere eventualmente possibile l’esperimento del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. Detti provvedimenti risultano infatti adottati in radicale carenza di poteri in quanto, lungi dal mantenersi nell’alveo della attività amministrativa di gestione del patrimonio fallimentare, finiscono per statuire, in via definitiva, su questioni di diritti soggettivi, che non possono essere certamente risolte nell’ambito della procedura ex artt. 25 e 26 L.F. e vanno, viceversa, decise nell’ambito di un ordinario processo di cognizione nel contradditorio delle parti contendenti, onde qualsiasi interessato è legittimato a far valere in ogni tempo e sede e con qualunque mezzo di tutela giurisdizionale la loro radicale nullità e la loro conseguente inidoneità a produrre effetti giuridici. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Può considerarsi prededucibile ai sensi dell’art. 111, secondo comma, L.F., in quanto sorto in corso di procedura, il credito del terzo, anche se fondato sul riconoscimento dell’inesistenza di un provvedimento ex art. 25 L.F. del giudice delegato, per avere  lo stesso statuito pur in presenza di una situazione controversa che ne costituiva il fondamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15787.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: