Corte d’Appello di Lecce – Concordato preventivo: modifiche di cui al decreto legge 83/2015 e incidenza sul sindacato del tribunale in merito alla fattibilità economica della proposta.

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Data di riferimento: 
26/04/2017

Corte d’Appello di Lecce 26 aprile 2017 – Pres. Almiento, Est. Massimo Orlando.

Concordato preventivo - Modifiche di cui al decreto legge 83/2015 – Tribunale – Vaglio della fattibilità economica della proposta – Estensione – Più diffusa eterotutela di diritti dei creditori – Solo limite del “prudente apprezzamento”.

 L’introduzione ad opera del legislatore del 2015, in caso di concordato liquidatorio, della percentuale minima, di almeno il 20%, di soddisfazione dei creditori chirografari e, in ogni ipotesi di concordato, dell’obbligo per il proponente di assicurare una “utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”, si deve ritenere abbia inciso profondamente sull’estensione del vaglio, ulteriore rispetto a quello relativo alla fattibilità giuridica, da parte del tribunale in merito alla fattibilità economica della proposta, che antecedentemente si considerava doversi circoscrivere, essendo l’obbligo del debitore a sua volta limitato alla messa disposizione di tutti i suoi beni senza l’assunzione di alcuna specifica obbligazione di risultato nei confronti dei suoi creditori, all’accertamento della non “assoluta e manifesta inattitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati”,  stante che la riforma,  con l’introduzione e la modifica delle disposizioni, in particolare, in tema di proposte ed offerte concorrenti, di autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti pendenti, e di rafforzamento dei compiti e delle responsabilità in capo al commissario giudiziale,  ha segnato il passaggio da un sistema di tutela endoconcorsuale dei diritti dei creditori ad una più diffusa eterotutela affidata all’autorità giudiziaria, consistente ora, attraverso una valutazione di tutti gli elementi a disposizione, in una verifica tout court del piano senza alcun vincolo che non sia quello del canone del “prudente apprezzamento” stabilito dall’art. 116 c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17519.pdf    

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: